COVID-19 – Il datore di lavoro deve aggiornare il Documento di valutazione dei rischi?
12/3/20 h. 10.48 – di Matteo Rubera (avvocato@studiorubera)
Aggiornare il Documento di valutazione dei rischi (prescritto dall’art. 17 d.lgs. n. 81 del 2008), in conseguenza dell’epidemia da COVID-19, sembra essere necessario allorché i propri dipendenti siano esposti al contagio in misura superiore rispetto al resto della popolazione, in ragione delle particolari mansioni alle quali sono adibiti; in tal caso, il pericolo di contagio sembra poter essere considerato come un rischio “professionale”, in quanto allo stesso non si sarebbe esposti, se non si svolgesse quel dato tipo di attività lavorativa.
Ciò vale senz’altro per tutto il personale sanitario.
Ma riguarda anche altri settori.
Si pensi al commesso di un supermercato, o al fattorino che debba recarsi presso i clienti; tali soggetti sono costretti, per ragioni lavorative, ad entrare in contatto con un numero indiscriminato di persone estranee e ciò costituisce in fattore di rischio maggiore rispetto a quello al quale sarebbero esposti se non fossero impiegati in tali incombenze.
In tali casi, sembra pertanto necessario che il datore di lavoro proceda ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi, prendendo in considerazione, tra quelli aziendali, anche il contagio da COVID-19 ed indicando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Quanto agli altri lavoratori, che non sono sottoposti al rischio specifico del contagio, se non nella stessa misura alla quale è esposto il resto della popolazione (si pensi ad un impiegato che si reca in ufficio dove rimane senza avere contatto con i clienti, ma solo con due o tre colleghi, in una situazione non classificabile come “assembramento”), non parrebbe imporsi alcun obbligo di aggiornamento.
In tali fattispecie, il rischio di contagio non deriva dall’attività lavorativa svolta in quanto tale; e, pertanto, il pericolo di contrarre il Coronavirus non sembra potersi annoverare tra i rischi aziendali o professionali da inserire nel documento in questione.
Tuttavia, in chiave prudenziale, si consiglia comunque di procedere all’aggiornamento della valutazione rischi anche per tale tipo di lavoratori.
N.B.: ogni caso va valutato in modo specifico e personalizzato. I suggerimenti sopra indicati, aventi carattere generale, non possono essere considerati un parere legale e non potranno essere fonte di alcuna responsabilità nei confronti dell’autore.
Studio Rubera
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