EMERGENZA COVID-19 – IL DIVIETO DI SPOSTARSI VALE ANCHE SE CI SI MUOVE ALL’INTERNO DEL PROPRIO STESSO COMUNE
EMERGENZA COVID-19 – IL DIVIETO DI SPOSTARSI VALE ANCHE SE CI SI MUOVE ALL’INTERNO DEL PROPRIO STESSO COMUNE
10/3/20 h 11.24 (di Matteo Rubera, avvocato @ studiorubera)
Da molti viene richiesto se il divieto di evitare spostamenti non necessari, esteso a tutta Italia dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, in vigore da oggi, proibisca solo la circolazione fuori dal proprio comune di residenza/domicilio ovvero vieti ogni spostamento fuori dalla propria abitazione.
Dall’esame di tale provvedimento sembra chiaro che il divieto riguardi qualsiasi spostamento fuori dalla propria casa.
Infatti, il citato decreto estende all’intero territorio nazionale le misure già prescritte, nella notte di domenica 8 marzo, per la c.d. “zona arancione” (Lombardia ed alcune altre province del centro nord: cfr. D.P.C.M. 8 marzo 2020).
Queste ultime misure vietavano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla zona arancione, ma anche all’interno della stessa.
L’estensione di tale divieto a tutto il territorio nazionale, senza ulteriori precisazioni, sembra necessariamente implicare che ora valga per tutta Italia il divieto di spostarsi all’interno del territorio, ovvero fuori dalla propria abitazione.
Tale lettura sembra anche quella più coerente con lo scopo della norma, ovvero quello di evitare l’ulteriore diffusione del Coronavirus tramite il veicolo delle persone.
Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli spostamente dovuti a comprovate esigenze lavorative, o motivi di necessità (ad es., “fare la spesa”; i supermercati rimarranno aperti e verrà garantito l’approvvigionamento di cibo) o ragioni di salute, che possono essere autocertificate. Tale autocertificazione non costituisce un inutile aggravio burocratico, ma ha lo scopo di far dichiarare per iscritto a colui il quale intenda spostarsi l’esistenza delle comprovate ragioni di cui sopra, così da far scattare l’applicazione di sanzioni penali nel caso di false attestazioni.
Sarebbe stato utile accompagnare tali misure con una sospensione generalizzata di tutti i termini e le scadenze, e non solo di alcuni, atteso che il relativo rispetto può necessariamente richiedere “spostamenti fuori dalla propria abitazione” (ad es., per sottoscrivere il mandato all’avvocato incaricato di redigere un ricorso in scadenza in questi giorni).
EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID-19 – LE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA GIUDIZIARIA
EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID-19 – LE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA GIUDIZIARIA
10/3/2020 h 9.20 – di Ida SPADANUDA (praticante avvocato @ studiorubera)
Nella serata dell’8 marzo è stato pubblicato il Decreto Legge n. 11 del 2020, contenente misure volte a contrastare l’attuale emergenza epidemiologica e l’impatto di questa sull’attività giudiziaria.
Tale Decreto, facendo seguito al precedente del 2 marzo (n. 9/2020), che all’art. 10 aveva già disposto il rinvio dei procedimenti pendenti nei distretti di Corte di Appello delle c.d. zone rosse, estende le misure restrittive e contentive agli uffici giudiziari di tutta Italia.
Il provvedimento dispone il rinvio d’ufficio di tutte le udienze civili e penali ad una data successiva al 22 marzo 2020, con alcune eccezioni relative a procedimenti considerati urgenti (es., in materia civile, le udienze relative a cause in materia di obbligazioni alimentari; in ambito penale, quelle per la convalida dell’arresto o del fermo o relative a procedimenti per i quali stanno per scadere i termini di custodia cautelare).
Il Decreto citato dispone altresì la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti rinviati.
Misure analoghe sono inoltre previste per la giustizia amministrativa e contabile.
Non è invece prevista una generale sospensione di tutti i termini processuali, che si dovrà continuare ad osservare, se relativi procedimenti diversi da quelli rinviati.
Si è voluto creare in tal modo un “periodo cuscinetto” di due settimane, durante il quale l’amministrazione giudiziaria avrà il compito di realizzare tutte le misure organizzative necessarie ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati negli uffici e nelle aule di giustizia, ai fini di una successiva ripresa integrale dell’attività forense nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.