EMERGENZA COVID-19 – IL DIVIETO DI SPOSTARSI VALE ANCHE SE CI SI MUOVE ALL’INTERNO DEL PROPRIO STESSO COMUNE
EMERGENZA COVID-19 – IL DIVIETO DI SPOSTARSI VALE ANCHE SE CI SI MUOVE ALL’INTERNO DEL PROPRIO STESSO COMUNE
10/3/20 h 11.24 (di Matteo Rubera, avvocato @ studiorubera)
Da molti viene richiesto se il divieto di evitare spostamenti non necessari, esteso a tutta Italia dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, in vigore da oggi, proibisca solo la circolazione fuori dal proprio comune di residenza/domicilio ovvero vieti ogni spostamento fuori dalla propria abitazione.
Dall’esame di tale provvedimento sembra chiaro che il divieto riguardi qualsiasi spostamento fuori dalla propria casa.
Infatti, il citato decreto estende all’intero territorio nazionale le misure già prescritte, nella notte di domenica 8 marzo, per la c.d. “zona arancione” (Lombardia ed alcune altre province del centro nord: cfr. D.P.C.M. 8 marzo 2020).
Queste ultime misure vietavano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla zona arancione, ma anche all’interno della stessa.
L’estensione di tale divieto a tutto il territorio nazionale, senza ulteriori precisazioni, sembra necessariamente implicare che ora valga per tutta Italia il divieto di spostarsi all’interno del territorio, ovvero fuori dalla propria abitazione.
Tale lettura sembra anche quella più coerente con lo scopo della norma, ovvero quello di evitare l’ulteriore diffusione del Coronavirus tramite il veicolo delle persone.
Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli spostamente dovuti a comprovate esigenze lavorative, o motivi di necessità (ad es., “fare la spesa”; i supermercati rimarranno aperti e verrà garantito l’approvvigionamento di cibo) o ragioni di salute, che possono essere autocertificate. Tale autocertificazione non costituisce un inutile aggravio burocratico, ma ha lo scopo di far dichiarare per iscritto a colui il quale intenda spostarsi l’esistenza delle comprovate ragioni di cui sopra, così da far scattare l’applicazione di sanzioni penali nel caso di false attestazioni.
Sarebbe stato utile accompagnare tali misure con una sospensione generalizzata di tutti i termini e le scadenze, e non solo di alcuni, atteso che il relativo rispetto può necessariamente richiedere “spostamenti fuori dalla propria abitazione” (ad es., per sottoscrivere il mandato all’avvocato incaricato di redigere un ricorso in scadenza in questi giorni).
Studio Rubera
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