EMERGENZA COVID-19 – IL DIVIETO DI SPOSTARSI VALE ANCHE SE CI SI MUOVE ALL’INTERNO DEL PROPRIO STESSO COMUNE
EMERGENZA COVID-19 – IL DIVIETO DI SPOSTARSI VALE ANCHE SE CI SI MUOVE ALL’INTERNO DEL PROPRIO STESSO COMUNE
10/3/20 h 11.24 (di Matteo Rubera, avvocato @ studiorubera)
Da molti viene richiesto se il divieto di evitare spostamenti non necessari, esteso a tutta Italia dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, in vigore da oggi, proibisca solo la circolazione fuori dal proprio comune di residenza/domicilio ovvero vieti ogni spostamento fuori dalla propria abitazione.
Dall’esame di tale provvedimento sembra chiaro che il divieto riguardi qualsiasi spostamento fuori dalla propria casa.
Infatti, il citato decreto estende all’intero territorio nazionale le misure già prescritte, nella notte di domenica 8 marzo, per la c.d. “zona arancione” (Lombardia ed alcune altre province del centro nord: cfr. D.P.C.M. 8 marzo 2020).
Queste ultime misure vietavano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla zona arancione, ma anche all’interno della stessa.
L’estensione di tale divieto a tutto il territorio nazionale, senza ulteriori precisazioni, sembra necessariamente implicare che ora valga per tutta Italia il divieto di spostarsi all’interno del territorio, ovvero fuori dalla propria abitazione.
Tale lettura sembra anche quella più coerente con lo scopo della norma, ovvero quello di evitare l’ulteriore diffusione del Coronavirus tramite il veicolo delle persone.
Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli spostamente dovuti a comprovate esigenze lavorative, o motivi di necessità (ad es., “fare la spesa”; i supermercati rimarranno aperti e verrà garantito l’approvvigionamento di cibo) o ragioni di salute, che possono essere autocertificate. Tale autocertificazione non costituisce un inutile aggravio burocratico, ma ha lo scopo di far dichiarare per iscritto a colui il quale intenda spostarsi l’esistenza delle comprovate ragioni di cui sopra, così da far scattare l’applicazione di sanzioni penali nel caso di false attestazioni.
Sarebbe stato utile accompagnare tali misure con una sospensione generalizzata di tutti i termini e le scadenze, e non solo di alcuni, atteso che il relativo rispetto può necessariamente richiedere “spostamenti fuori dalla propria abitazione” (ad es., per sottoscrivere il mandato all’avvocato incaricato di redigere un ricorso in scadenza in questi giorni).
EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID-19 – LE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA GIUDIZIARIA
EMERGENZA CORONA VIRUS – COVID-19 – LE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA GIUDIZIARIA
10/3/2020 h 9.20 – di Ida SPADANUDA (praticante avvocato @ studiorubera)
Nella serata dell’8 marzo è stato pubblicato il Decreto Legge n. 11 del 2020, contenente misure volte a contrastare l’attuale emergenza epidemiologica e l’impatto di questa sull’attività giudiziaria.
Tale Decreto, facendo seguito al precedente del 2 marzo (n. 9/2020), che all’art. 10 aveva già disposto il rinvio dei procedimenti pendenti nei distretti di Corte di Appello delle c.d. zone rosse, estende le misure restrittive e contentive agli uffici giudiziari di tutta Italia.
Il provvedimento dispone il rinvio d’ufficio di tutte le udienze civili e penali ad una data successiva al 22 marzo 2020, con alcune eccezioni relative a procedimenti considerati urgenti (es., in materia civile, le udienze relative a cause in materia di obbligazioni alimentari; in ambito penale, quelle per la convalida dell’arresto o del fermo o relative a procedimenti per i quali stanno per scadere i termini di custodia cautelare).
Il Decreto citato dispone altresì la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti rinviati.
Misure analoghe sono inoltre previste per la giustizia amministrativa e contabile.
Non è invece prevista una generale sospensione di tutti i termini processuali, che si dovrà continuare ad osservare, se relativi procedimenti diversi da quelli rinviati.
Si è voluto creare in tal modo un “periodo cuscinetto” di due settimane, durante il quale l’amministrazione giudiziaria avrà il compito di realizzare tutte le misure organizzative necessarie ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati negli uffici e nelle aule di giustizia, ai fini di una successiva ripresa integrale dell’attività forense nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.
COVID-19 – Rinviate tutte le udienze fissate fino al 15 aprile e sospesi tutti i termini procedurali
18/3/20 h. 10:04 – di Matteo Rubera (avvocato@studiorubera)
Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “decreto cura Italia”, ha previsto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”, con la sola eccezione dei procedimenti urgenti, ivi indicati (art. 83).
E’ stato altresì stabilito che, nel medesimo periodo, “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.
Si è precisato che tale sospensione riguardi “i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in
genere, tutti i termini procedurali”.
Qui il testo integrale del decreto: d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
COVID-19 – Il datore di lavoro deve aggiornare il Documento di valutazione dei rischi?
12/3/20 h. 10.48 – di Matteo Rubera (avvocato@studiorubera)
Aggiornare il Documento di valutazione dei rischi (prescritto dall’art. 17 d.lgs. n. 81 del 2008), in conseguenza dell’epidemia da COVID-19, sembra essere necessario allorché i propri dipendenti siano esposti al contagio in misura superiore rispetto al resto della popolazione, in ragione delle particolari mansioni alle quali sono adibiti; in tal caso, il pericolo di contagio sembra poter essere considerato come un rischio “professionale”, in quanto allo stesso non si sarebbe esposti, se non si svolgesse quel dato tipo di attività lavorativa.
Ciò vale senz’altro per tutto il personale sanitario.
Ma riguarda anche altri settori.
Si pensi al commesso di un supermercato, o al fattorino che debba recarsi presso i clienti; tali soggetti sono costretti, per ragioni lavorative, ad entrare in contatto con un numero indiscriminato di persone estranee e ciò costituisce in fattore di rischio maggiore rispetto a quello al quale sarebbero esposti se non fossero impiegati in tali incombenze.
In tali casi, sembra pertanto necessario che il datore di lavoro proceda ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi, prendendo in considerazione, tra quelli aziendali, anche il contagio da COVID-19 ed indicando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Quanto agli altri lavoratori, che non sono sottoposti al rischio specifico del contagio, se non nella stessa misura alla quale è esposto il resto della popolazione (si pensi ad un impiegato che si reca in ufficio dove rimane senza avere contatto con i clienti, ma solo con due o tre colleghi, in una situazione non classificabile come “assembramento”), non parrebbe imporsi alcun obbligo di aggiornamento.
In tali fattispecie, il rischio di contagio non deriva dall’attività lavorativa svolta in quanto tale; e, pertanto, il pericolo di contrarre il Coronavirus non sembra potersi annoverare tra i rischi aziendali o professionali da inserire nel documento in questione.
Tuttavia, in chiave prudenziale, si consiglia comunque di procedere all’aggiornamento della valutazione rischi anche per tale tipo di lavoratori.
N.B.: ogni caso va valutato in modo specifico e personalizzato. I suggerimenti sopra indicati, aventi carattere generale, non possono essere considerati un parere legale e non potranno essere fonte di alcuna responsabilità nei confronti dell’autore.
Emergenza Covid-19 – Il divieto di spostarsi vale anche se ci si muove all’interno del proprio stesso comune
EMERGENZA COVID-19 – IL DIVIETO DI SPOSTARSI VALE ANCHE SE CI SI MUOVE ALL’INTERNO DEL PROPRIO STESSO COMUNE
10/3/20 h 11.24 (di Matteo Rubera, avvocato @ studiorubera)
Da molti viene richiesto se il divieto di evitare spostamenti non necessari, esteso a tutta Italia dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, in vigore da oggi, proibisca solo la circolazione fuori dal proprio comune di residenza/domicilio ovvero vieti ogni spostamento fuori dalla propria abitazione.
Dall’esame di tale provvedimento sembra chiaro che il divieto riguardi qualsiasi spostamento fuori dalla propria casa.
Infatti, il citato decreto estende all’intero territorio nazionale le misure già prescritte, nella notte di domenica 8 marzo, per la c.d. “zona arancione” (Lombardia ed alcune altre province del centro nord: cfr. D.P.C.M. 8 marzo 2020).
Queste ultime misure vietavano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla zona arancione, ma anche all’interno della stessa.
L’estensione di tale divieto a tutto il territorio nazionale, senza ulteriori precisazioni, sembra necessariamente implicare che ora valga per tutta Italia il divieto di spostarsi all’interno del territorio, ovvero fuori dalla propria abitazione.
Tale lettura sembra anche quella più coerente con lo scopo della norma, ovvero quello di evitare l’ulteriore diffusione del Coronavirus tramite il veicolo delle persone.
Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli spostamente dovuti a comprovate esigenze lavorative, o motivi di necessità (ad es., “fare la spesa”; i supermercati rimarranno aperti e verrà garantito l’approvvigionamento di cibo) o ragioni di salute, che possono essere autocertificate. Tale autocertificazione non costituisce un inutile aggravio burocratico, ma ha lo scopo di far dichiarare per iscritto a colui il quale intenda spostarsi l’esistenza delle comprovate ragioni di cui sopra, così da far scattare l’applicazione di sanzioni penali nel caso di false attestazioni.
Sarebbe stato utile accompagnare tali misure con una sospensione generalizzata di tutti i termini e le scadenze, e non solo di alcuni, atteso che il relativo rispetto può necessariamente richiedere “spostamenti fuori dalla propria abitazione” (ad es., per sottoscrivere il mandato all’avvocato incaricato di redigere un ricorso in scadenza in questi giorni).
COVID-19 – Ci sarà l’auspicata sospensione dei termini processuali per tutte le cause in corso
11/3/19 – h 18:43 – di Matteo Rubera (avvocato@studiorubera)
Nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 11 del 2020, il comma 2 dell’articolo 1 (che aveva sospeso i termini solo per alcuni procedimenti) viene espressamente indicato quale “disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato)”.
Se il testo verrà approvato, saranno pertanto sospesi tutti i termini processuali.
Si auspica l’estensione di tale misura altresì a tutti i termini di carattere sostanziale (prescrizioni, decadenze, termini per impugnazione di provvedimenti amministrativi, termini per la proposizione di querele ecc.) come peraltro aveva già previsto il decreto legge n. 9 del 2020 per la sola “zona rossa”.